ISTITUTO COMPRENSIVO
“DON MILANI - ALIPERTI
SCUOLA PRIMARIA
SERVIZIO PRE-SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
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ORARI |
GIORNI |
DOCENTI IMPEGNATE |
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8,00 - 8,25 |
LUNEDÌ |
Cozzolino Olimpia
Strocchia Giacoma
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8,00 - 8,25 |
MARTEDÌ |
Giraldi Lucia Pina AngelilloAntonietta |
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8,00 - 8,25 |
MERCOLEDÌ |
Capasso Aurelia Napolitano Evelina |
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8,00 - 8,25 |
GIOVEDÌ |
Cozzolino Olimpia StrocchiaGiacoma |
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8,00 - 8,25 |
VENERDÌ |
Capasso Aurelia Napolitano Evelina |
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8,00 - 8,25 |
SABATO |
Graziano Milena Calabria Luigia |
ISTITUTO COMPRENSIVO
“DON MILANI - ALIPERTI
SCUOLA PRIMARIA
SERVIZIO POST-SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
|
ORARI |
GIORNI |
DOCENTI IMPEGNATE |
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13,15 -13,45 |
LUNEDÌ |
LaMarcaSimona DamianoM.Grazia Graziano Milena |
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13,15 -13,45 |
MARTEDÌ |
AngelilloAntonietta Fico Concetta Ferrante Gemma |
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13,15 -13,45 |
MERCOLEDÌ |
Calabria Luigia La Marca Simona Esposito Violena |
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13,15 -13,45 |
GIOVEDÌ |
Damiano M.Grazia Fico Concetta Ferrante Gemma |
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13,15 -13,45 |
VENERDÌ |
Giraldi Lucia Pina AngelilloAntonietta Esposito Violena |
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NORME DISCIPLINARI
(N.B. Gli artt. 91-99 sono stati in parte modificati dal D. L.vo 150/2009 –
cosiddetto Decreto Brunetta – capo V, artt. 67-69, riportati in calce-G.U..del
31.10.2009, S.O.)
(ARTT. 91-99, estratti dal CCNL 2006-2009)
(OMISSIS)
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I - Personale docente
ART. 91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad
applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di
garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e
tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con
apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del
profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica,
le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione,
nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di
autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con
le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti
lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non
remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni
vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo
art. 94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio
competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità
di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001
.
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART. 94 - COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore
generale regionale.
ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei
confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad
attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della
libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli
alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni
consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui
agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur
non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza
penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa
e non può essere sostituita con altre.
ART. 96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza
penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga
sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso
del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da
quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120
giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali
citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della
legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento
disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende
per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del
2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d),
e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua
richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque
legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di
lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del
D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge
97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96 in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50%
della retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli
assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi
6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità
o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse
le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a
seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto
lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo
in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali
da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità
e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto
di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento
Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune
iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico
presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire
l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i connessi
provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli
di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di
attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità
del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza
dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i
rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per
ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per
le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il
raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a
redigere una relazione annuale sull'attività svolta.
I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un sola volta.
(OMISSIS)
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere
tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e è garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del
personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia
di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono
estese agli eventuali testimoni;
e) è garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti
necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali
rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le
misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n.
165 del 2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita
tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un
dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono
comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali
attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti
e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi
in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto
della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di
lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o
per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze
e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza
alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del
caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo
ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo
comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo
svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che
il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza
della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di
appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente
dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione
generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel
corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di
volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità
della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di
essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di
uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni,
eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed
alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di
tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura
del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la
diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee
interne.
4. Sarà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul
comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare
l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A
tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità
un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti
con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia
di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi
o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i
propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni
o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti
d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi
o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di
energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi
alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra
Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità
ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che
si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né
li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro
il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità
per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal
fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità
che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione,
qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per
lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e
non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali
e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei
propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o
nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un
linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi
al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. [Decreto Brunetta]
(GU n. 254 del 31/10/2009)
Testo in vigore dal 15/11/2009
(omissis)
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'dei dipendenti pubblici
Art. 67.
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano
modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine
di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttivita' ed
assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni
disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68.
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di
conciliazione
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative).
‐ 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55‐octies, costituiscono
norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si
applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle
disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante
l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da
instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e
comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali
procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel
caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa
che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55‐bis, comma 7, e 55‐sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal
contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55‐bis, ma le determinazioni
conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 3.».
Art. 69.
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55‐bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). –
1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di
dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge
secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e'
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in
posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni
contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato,
il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura conclude il
procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura
corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La
violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e'
piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del
fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo
quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1,
primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale
sospensione ai sensi dell'articolo 55‐ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti
acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento
resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da
parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente
comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite
consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo'
indicare, altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita'. In alternativa
all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le comunicazioni sono
effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel
presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il
differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita' dell'illecito contestato
al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest' ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55‐ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). –
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l'autorita' giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravita', di cui all'articolo 55‐bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', di cui all'articolo 55‐bis, comma 1,
secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento del fatto
addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale,
salva la possibilita' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il
dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare
le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se
dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto
entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del
lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla
ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione
dell'addebito da parte dell'autorita' disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto
previsto nell'articolo 55‐bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorita' procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1‐bis, del
codice di procedura penale.
Art. 55‐quater (Licenziamento disciplinare). –
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata
ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile
ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici
di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.
Art. 55‐quinquies (False attestazioni o certificazioni). –
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione
che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione
nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in
relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati.
Art. 55‐sexies (Responsabilita' disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione
della responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare). –
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione,
da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione
disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino
ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito del procedimento
disciplinare che accerta tale responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo
33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare
stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo
nel quale e' collocato in disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla
gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni
sanzionabili con il licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un
importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non
aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di
illiceita' nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in
conformita' ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55‐septies (Controlli sulle assenze). –
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore
privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'articolo 50, comma 5‐bis, del decreto‐legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita',
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e
umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente
anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce
orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo,
sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente
preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le
disposizioni degli articoli 21 e 55‐sexies, comma 3.
Art. 55‐octies (Permanente inidoneita' psicofisica). –
1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di
lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato
nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione
cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione
della visita di idoneita';
d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da
parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'.
Art. 55‐novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). –
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono
tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla
base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su
proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non
statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato‐citta' ed autonomie locali.».
TECNICA DEL CLUSTERING
La pagella è emozionante come l’amicizia,
spaventosa da paura,
insospettata come un addio,
rigida come la vita.
Kerol PINTO
E’ blu come il colore del divertimento,
è bigia come il colore del banco.
Consiglia ESPOSITO
Divertente come un giro di giostra,
impegnativa come un’impresa,
difficile come un ricamo,
simpatica come un umorista,
piacevole come l’acqua fresca.
Giuseppina DI PALMA
E’ rosa come il viso dei bambini,
bianca come i grembiulini,
marrone come le porte che si aprono,
verde come la nostra speranza.
Valeria
E’ noiosa come un film,
piacevole come una giornata al mre,
colorata come una giostra,
nuova come le scarpe,
pulita come casa.
Maddalena ESPOSITO
INTERROGAZIONE
Inaspettata come una notizia,
brillante come un discorso che stupisce,
interessante come un documentario,
deludente come un amore,
significativa come un libro.
Angela PAPARO
Divertente come il verso delle scimmie,
corta come la coda di un gatto,
facile come il gioco dei bambini.
Angela INTOCCIA
L’interrogazione è pesante come una salita,
inaspettata come un viaggio,
grandiosa come la felicità,
emozionante come una festa,
buia come un temporale.
Kerol PINTO
La festa è favolosa come la vita,
animata come la gioia,
stupenda come la natura,
eccitante come un desiderio,
insospettata come l’amora.
Kerol PINTO
E’ rumorosa come il traffico,
è profumata come una margherita,
è colorata come l’arcobaleno,
la festa è dolce come un babà.
Valeria
La festa è divertente come una partita di pallone,
scherzosa come il pagliaccio che fa le magie,
noiosa come una giornata piovosa,
unica come un’amica,
fantastica come un film.
Angela PAPARO
IL GELATO
E’ marrone come
rosso come l’amore,
celeste come il cielo sereno,
giallo come il limone aspro.
Valeria
La musica è dolce come il cioccolato,
intensa come la vita vissuta,
emozionante come una sorpresa,
originale come un abito,
armoniosa come l’arcobaleno.
Giuseppina DI PALMA
Un flauto che suona,
una chitarra con le corde svolazzanti,
note che ballano,
orchestra con tanti strumenti.
Pasquale CALIENDO
La musica è bella come il sole,
fastidiosa come una mosca,
ripetitiva come un disco rotto,
allegra come una festa di compleanno.
Maddalena ESPOSITO
L’OROLOGIO
Lancette che girano,
orario di scuola,
vetro tondo,
tempo che vola,
meccanismo che gira.
Pasquale CALIENDO
L’orologio è giallo come il sole che splende,
blu come il cielo stellato,
arancione come il tramonto,
rosso come una cornice che racchiude emozioni,
verde come un prato a primavera.
Giuseppina DI PALMA
GIANNI RODARI
(GLI ODORI…)
Io so gli odori dei mestieri
Il mestiere dell’avvocato
Sa di accusato.
L’odore del matematico
Puzza di problematico.
Chi fa il contadino
Odora di fiori di giardino.
So anche l’odore dell’imbianchino
Che lavora con l’intonachino.
Alessandra ROMANO
Sento l’odore della carne appena tagliata dal macellaio,
sento il profumo dell’argilla dell’artigiano
quando crea un vaso,
sento il profumo dei campi appena coltivati dal contadino;
sento il profumo del ferro appena battuto dal fabbro. Maddalena ESPOSITO
I lavori sono tanti
con profumi esorbitanti.
Ognuno ne ha uno che individua ciascuno.
C’è il profumo del panettiere
Che ci regala del buono nel paniere.
C’è quello del pasticciere
Che ci regala momenti di piacere.
C’è quello del muratore
Che riempie il mondo di pesante odore.
Molto più bello è quello dell’artista col pennello.
C’è quello dell’insegnante
Che non si arrende neanche davanti all’alunno più pesante.
Carolina DE FELICE
Io so gli odori dei mestieri:
il buon contadino sa di grano
che ha mietuto e macinato.
La cuoca sa di tagliatelle mentre lava le scodelle.
Il pescatore sa di tonno e di balena che ogni sera carica su una barca piena.
Pasquale CALIENDO
GLI ODORI DEI PROFESSORI
La professoressa di Cittadinanza ha l’odore di cioccolato;
la professoressa di storia ha l’odore di una persona che ha tanto studiato;
la professoressa di geografia ha l’odore di una persona che ha tanto viaggiato;
il professore di tecnologia ha l’odore di serenità,
la professoressa di arte ha l’odore della creatività.
Carolina DE FELICE
Io so gli odori dei professori:
la professoressa di italiano ha sempre una penna in mano;
l professoressa di matematica ha sempre una problematica;
la professoressa di religione ci insegna la comunione.
Carlo FILIPPONE
Io so gli odori dei professori:
l’odore di terriccio del prof. I tecnologia che fa sempre un capriccio;
della prof. di italiano che ci fa imparare.
L’odore di tifare della prof. di religione che ci fa rallegrare;
l’odore di pastelli della prof. di arte che ci fa disegnare castelli;
l’odore di progetto dei proff. Che ci mostrano un oggetto.
Antonio ESPOSITO
Io so gli odori dei professori che quando mi interrogano divento di tutti i colori.
Bianco, rosso, gessetti colorati: tutti i bambini sono preparati.
C’è la prof. di matematica che sa bene l’informatica;
la prof. di geografia h molta simpatia e fa studiare in compagnia.
Clorinda ESPOSITO
Io so gli odori dei professori:
la prof. di matemtica sa di informatica;
l prof. di italiano sa di brano;
la prof. di inglese odora come un eschimese;
la prof. di francese odora come un marchese.
Kerol PINTO
La prof. di geometria odor di maestria,
il professore di musica sa di acustica.
L prof. di francese odora di borghese,
la prof. di cittadinanza e costituzione sa di istruzione;
il professore di tecnologia sa di energia,
la prof. di arte odora di carte;
la prof. di inglese sa di cortese,
la prof. di religione odora di confessione,
la prof. di storia odora di gloria,
la prof. di ginnastica odora di plastica.
Alessandra ROMANO
CECCO ANGIOLIERI
(Se fossi…)
Se fossi una maghetta sarei brava con la bacchetta ma preferisco essere una bambina buona e carina.
Se fossi una regina mi divertirei come una passerottina un po’ matta e un po’ birichina.
E se fossi una fatina costruirei una casa di plastilina tutta morbida e tenerina.
Carmelina CASTALDO
Se fossi un nuotatore nuoterei tutte le ore,
se fossi un messicano vedrei un vulcano,
se fossi un pittore lancerei il colore,
se fossi un mago farei comparire un ago,
se fossi un contadino berrei tanto vino,
se fossi un calciatore tirerei il pallone.
Luigi ESPOSITO MOCERINO
Se fossi un pilota correrei come una trota,
se fossi un parrucchiere farei un piacere,
se fossi un alpinista cadrei sulla pista,
se fossi un insegnante me ne andrei in un istante,
se fossi un poliziotto mangerei solo un biscotto,
se fossi un agricoltore arerei con il trattore,
se fossi Antonio sarei luccicante come il plutonio.